DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 103 

Modalita' operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del
voto nelle consultazioni elettorali e  referendarie  dell'anno  2020.
(20G00123) 
(GU n.203 del 14-8-2020)
 
 Vigente al: 15-8-2020  
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerata la straordinaria necessita' di assicurare,  per  l'anno
2020, il pieno esercizio del diritto al voto, anche  con  riferimento
agli  elettori  positivi  a   COVID-19,   collocati   in   quarantena
ospedaliera o domiciliare, e  di  tutti  coloro  che  si  trovano  in
isolamento fiduciario; 
  Visto l'articolo 48 della Costituzione; 
  Ritenuta pertanto l'urgenza di adottare ogni  adeguata  misura  per
garantire il pieno esercizio dei  diritti  civili  e  politici  degli
elettori, tenendo conto anche dell'esigenza di  garantire  il  sicuro
svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio; 
  Vista la delibera del Consiglio dei  ministri  in  data  29  luglio
2020, con la quale il Governo ha  prorogato  lo  stato  di  emergenza
sanitaria, gia' deliberata in data 31 gennaio 2020 in conseguenza del
rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da
agenti virali trasmissibili, dal 31 luglio 2020 al 15 ottobre 2020; 
  Considerato che in data 20 e 21 settembre 2020 si svolgeranno,  nel
rispetto del principio della concentrazione delle scadenze elettorali
di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 20 aprile 2020,
n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020,  n.
59,  le  consultazioni  politiche,  referendarie   e   amministrative
previste per l'anno 2020; 
  Rilevata la necessita' di adottare adeguate misure  per  assicurare
l'esercizio del diritto di voto  anche  degli  elettori  positivi  al
COVID-19 in quarantena e di tutti coloro che si trovano in isolamento
fiduciario; 
  Ritenuto di dover intervenire con urgenza, in considerazione  delle
imminenti scadenze elettorali; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 agosto 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con i  Ministri  della  giustizia,
della salute e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                     il seguente decreto-legge:  
 
                               Art. 1 
 
              Inserimento delle schede votate nell'urna 
 
  1. In considerazione della situazione epidemiologica  da  COVID-19,
al fine di prevenire i rischi  di  contagio,  nonche'  assicurare  il
pieno esercizio dei diritti civili  e  politici,  limitatamente  alle
consultazioni elettorali e referendarie dell'anno  2020,  l'elettore,
dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato  la  scheda,
provvede ad  inserirla  personalmente  nell'urna.  Restano  ferme  le
ulteriori disposizioni per le elezioni suppletive per la  Camera  dei
deputati e per il Senato della Repubblica di cui  agli  articoli  31,
comma 6, e 58, quarto comma, del  testo  unico  delle  leggi  recanti
norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  30  marzo  1957,   n.   361,   nonche'
dell'articolo 49, secondo comma, del testo unico delle leggi  per  la
composizione  e  l'elezione  degli   organi   delle   amministrazioni
comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960, n. 570. 
                               Art. 2 
 
           Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle 
          strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 
 
  1.  Limitatamente  alle  consultazioni  elettorali  e  referendarie
dell'anno 2020: 
    a) nelle  strutture  sanitarie  con  almeno  100  e  fino  a  199
posti-letto, che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni
elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo  unico  delle
leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361,  e
all'articolo 43 del testo unico delle leggi  per  la  composizione  e
l'elezione degli organi delle amministrazioni  comunali,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570; 
    b)  ogni  sezione  elettorale  ospedaliera  istituita  presso  la
struttura sanitaria che ospita reparti  COVID-19  e'  abilitata  alla
raccolta del voto domiciliare degli elettori di cui  all'articolo  3,
comma  1,  per  il  tramite  di  seggi  speciali  operanti  ai  sensi
dell'articolo 9, nono comma, della legge  23  aprile  1976,  n.  136,
nonche' dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie
con meno di 100 posti letto; 
    c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita
presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonche'  a
quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla
raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli  elettori  di  cui
all'articolo  3,  comma  1,  vengono  impartite,   dalla   competente
autorita' sanitaria, indicazioni operative in merito  alle  procedure
di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali. 
  2. In caso di  accertata  impossibilita'  alla  costituzione  della
sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il Sindaco  puo'
nominare, componenti dei medesimi, personale delle Unita' speciali di
continuita'  assistenziale   regionale   (USCAR),   designati   dalla
competente azienda sanitaria locale,  ovvero,  in  subordine,  previa
attivazione dell'autorita' competente, soggetti  iscritti  all'elenco
dei volontari di protezione civile che sono elettori del  comune.  La
nomina puo' essere disposta solo previo consenso degli interessati. 
  3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del
presente articolo possono essere istituiti ulteriori  seggi  composti
anch'essi  da  personale  delle  Unita'   speciali   di   continuita'
assistenziale regionale (USCAR), designati dalla  competente  azienda
sanitaria locale, che il comune  puo'  attivare  ove  necessario;  il
medesimo personale puo' essere nominato con le modalita'  di  cui  al
comma 2. 
  4. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1,  2  e
3, compresi i volontari di cui al comma 2,  spetta  l'onorario  fisso
forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13  marzo  1980,  n.
70, aumentato del 50 per cento. Ai relativi  oneri,  pari  a  263.088
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai
fini del bilancio  triennale  2020-2022,  nell'ambito  del  programma
«Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno. 
  5. Ai volontari  di  cui  al  comma  2,  oltre  all'onorario  fisso
forfettario di cui al comma 4, spettano anche i rimborsi di cui  agli
articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1.  Ai
relativi oneri, pari a 220.000 euro per l'anno 2020,  si  provvede  a
valere sulle risorse stanziate per l'emergenza COVID 19 e disponibili
sul «Fondo per le emergenze nazionali» di  cui  all'articolo  44  del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.  
                               Art. 3 
 
Esercizio  domiciliare  del  voto  per  gli  elettori  sottoposti   a
  trattamento  domiciliare  o  in  condizioni  di  quarantena  o   di
  isolamento fiduciario per COVID-19 
 
  1.  Limitatamente  alle  consultazioni  elettorali  e  referendarie
dell'anno 2020, gli elettori sottoposti a trattamento  domiciliare  o
in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario  per  COVID-19
sono ammessi al voto presso il comune di residenza. 
  2. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire  al  sindaco
del comune nelle cui liste sono iscritti, con  modalita'  individuate
dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra  il
decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione: 
    a) una dichiarazione attestante la volonta' di esprimere il  voto
presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo; 
    b) un certificato, rilasciato dal  funzionario  medico  designato
dai competenti organi dell'azienda  sanitaria  locale,  in  data  non
anteriore  al  quattordicesimo  giorno  antecedente  la  data   della
votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui  al  comma
1. 
  3. L'ufficiale elettorale del  comune  di  iscrizione  nelle  liste
elettorali,  sentita  l'azienda  sanitaria  locale  apporta  apposita
annotazione   sulle   liste   stesse,   ai   fini    dell'inserimento
dell'interessato negli elenchi degli ammessi al voto  domiciliare  di
cui  al  comma  1  nonche'  assegna  l'elettore   ammesso   al   voto
domiciliare, alla  sezione  elettorale  ospedaliera  territorialmente
piu' prossima al domicilio del medesimo. 
  4. Il sindaco del comune in cui sono ubicate le strutture sanitarie
che ospitano reparti COVID-19, sulla base delle richieste  pervenute,
provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a
disposizione  dei  seggi  per  la  raccolta  del  voto   domiciliare,
comunicando  agli  elettori  che  hanno  fatto  richiesta   di   voto
domiciliare  la  sezione  elettorale  ospedaliera  cui   sono   stati
assegnati, entro e non oltre il  giorno  antecedente  la  data  della
votazione. 
  5. Il voto degli elettori di cui al comma 1 viene raccolto  durante
le ore in cui e' aperta la  votazione.  Viene  assicurata,  con  ogni
mezzo idoneo, la liberta' e la segretezza del voto nel rispetto delle
esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore. 
  6. Ai medesimi fini relativi al  contenimento  del  contagio  ed  a
garanzia   dell'uniformita'   del   procedimento    elettorale,    le
disposizioni di cui al presente decreto si  applicano  alle  elezioni
regionali dell'anno 2020.  
                               Art. 4 
 
               Disposizioni in materia di ballottaggio 
 
  1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 20  aprile  2020,
n. 26 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno  2020,  n.
59, dopo la  parola  «circoscrizionali.»  e'  inserito,  il  seguente
periodo: 
  «Lo   scrutinio   relativo   ai    ballottaggi    delle    elezioni
amministrative, in caso di coincidenza con  il  ballottaggio  per  le
elezioni regionali, avviene di seguito a quest'ultimo.».  
                               Art. 5 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1.  Dall'attuazione  degli  articoli  del  presente   decreto,   ad
eccezione di quanto previsto  all'articolo  2,  non  devono  derivare
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica.   Le
amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti  connessi
mediante  l'utilizzazione  delle   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.  
                               Art. 6 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 14 agosto 2020 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Conte, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Lamorgese, Ministro dell'interno 
 
                                Bonafede, Ministro della giustizia 
 
                                Speranza, Ministro della salute 
 
                                Gualtieri, Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede